| Quando il datore di lavoro deve fornire gli occhiali ai videoterminalisti? |
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Come si interpreta e si applica l'art. 176 comma 6 del D.Lgs.vo 81/08di Graziano Frigeri Una domanda sorge costantemente da parte dei Datori di Lavoro e dei Dirigenti, in relazione alla sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti:"In quali specifici casi il DL è tenuto a fornire al dipendente i"dispositivi speciali di correzione visiva" previsti dall'art. 176comma 6 del D.Lgs.vo 81/08?". Ciò premesso, cominciamo col dire che l'art. 176 non parla di "lenti"ma di "dispositivi speciali di correzione visiva". Quindi si deve intendere che si tratta di occhiali, comprensivi di lenti e montatura. A questo punto, per comprendere come si muove il medico competente diligente, occorre chiarire cosa si intenda per "dispositivi speciali"contrapposti ai "dispositivi normali" menzionati nello stesso articolo. Cominciamo col dire che il portare gli occhiali (o lenti a contatto) non configura di per sé automaticamente la fattispecie disciplinata dall'art. 176 comma 6: una persona che porta "di suo" gli occhiali o le lenti a contatto, e che all'esame della acuità visiva per la distanza intermedia (oggetto della visita effettuata dal medico competente) risulta avere una buona acuità visiva, non avrà bisogno di dispositivi speciali, essendo sufficienti quelli "normali", cioè quelli che normalmente usa anche al di fuori del lavoro. In questo caso il medico competente non emette alcuna prescrizione. La distanza intermedia è quella (50-70 cm) tipica del lavoro al PC,differente sia dalla visione "da lontano" (3 metri e oltre) che da quella di lettura (30 cm circa). E' l'acuità visiva a questa distanza che viene rilevata durante la visita medica dal medico competente. Per questo si può utilizzare uno strumento tra i numerosi che si trovano in commercio, oppure è possibile (e con minori costi per il Medico Competente e per l'Azienda) chiedere semplicemente al soggetto di "operare" sul pc, incluso quello utilizzato per la visita medica dal Medico Competente stesso (se utilizza un software quale, ad esempio, Sintalex-Medilav) su cui è installata una tavola ottotipica tarata, appunto, per la visione intermedia. Nel fare questo si chiede al soggetto, se porta occhiali o lenti a contatto, di effettuare la prova indossando tali dispositivi, proprio per valutare se i "normali" dispositivi sono sufficienti per ottenere una buona acuità visiva. Con alcuni strumenti ad hoc, o con tavole supplementari al computer, si possono rilevare anche altri dati, ma si tratta di un "di più"; il dato essenziale ai fini della emissione del giudizio di idoneità è la visione intermedia: un daltonico, per esempio, può benissimo fare l'impiegato quindi il senso cromatico a questi fini non ha alcun rilievo pratico o medico legale. Ora, se coi normali dispositivi (o ad occhio nudo) la visione intermedia raggiunge i 10/10 in entrambi gli occhi, non occorrono dispositivi speciali quindi il lavoratore viene giudicato idoneo senza prescrizioni. Se invece, ad occhio nudo o coi normali dispositivi, la visione è inferiore ai 10/10 in uno o entrambi gli occhi, occorrono dispositivi speciali, cioè occhiali in grado di far raggiungere tale acuità visiva: il medico competente a questo punto emette la prescrizione, ed il datore di lavoro è tenuto a fornire tali mezzi, che si configurano alla stregua di dispositivi di protezione personale. Questo può accadere sia a persone che fino a quel momento non hanno mai portato occhiali, sia a persone che già li portano. Vediamo nel dettaglio cosa può accadere nei due casi.
Quindi: se il soggetto è ipermetrope o presbite (senza differenza trai due occhi) o miope/astigmatico con lenti a contatto, vale quanto detto al punto precedente: si fanno provare occhiali di gradazione diversa fino a trovare quello "giusto". Se è ipermetrope, presbite o miope/astigmatico con occhiali, con valori diversi tra i due occhi,anche in questo caso occorre recarsi dall'ottico per farsi confezionare un occhiale idoneo. Come in precedenza, in assenza di altre problematiche, non è necessario recarsi dall'oculista. L'eventuale visita oculistica può peraltro essere prescritta dal Medico Competente ai sensi dell'art. 41 comma 4. Per concludere: quando il Medico Competente nell'emettere il giudizio di idoneità prescrive i dispositivi speciali di correzione visiva, il Datore di Lavoro è tenuto a fornirli. Trattandosi di dispositivi legati alla protezione del lavoratore, questi sono tenuti sul luogo di lavoro, devono essere adattati al lavoratore, e devono essere indossati. Al pari di altri dispositivi di protezione, purché sia garantita la loro idoneità ed efficacia, nulla vieta di definire procedure e modalità standard per la loro fornitura, compreso un tetto di costo. Si potrebbe, per esempio, stipulare una convenzione con un ottico cui inviare i singoli lavoratori per la scelta dei dispositivi,nel rispetto di modelli e tetti di spesa predefiniti. Solo qualora ciò non si rivelasse, anche a giudizio del lavoratore, sufficiente, il lavoratore stesso potrebbe chiedere di essere sottoposto a visita a richiesta dal parte del Medico Competente che, a sua volta, potrebbe prescrivere la visita oculistica ai senso del citato art. 41 comma 4. Un'ultima considerazione riguarda le lenti progressive, che quando funzionano hanno di solito il duplice scopo di sopperire a difficoltà "miste", da lontano e da vicino, inclusa la visione intermedia. Poiché tali lenti solo parzialmente assolvono l'obbligo di cui all'art. 176 comma 6, il datore di lavoro potrebbe rimborsare il lavoratore solo nei limiti di spesa connessi al costo degli dispositivi di correzione speciale di cui ai punti precedenti. Graziano Frigeri |



