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La gestione di un condominio prevede, ove ne ricorrano i presupposti, specifiche conoscenze anche in relazione alla sicurezza sul lavoro. In caso di esecuzione di lavori, ad esempio, le misure di sicurezza e le procedure da adottarsi sono differenti a seconda se si tratti di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in condominio non considerato “azienda/unità produttiva” (in quanto non vi è presenza di lavoratori) oppure di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in condominio considerato invece “azienda/unità produttiva” in quanto vi è la presenza di lavoratori (ad esempio addetti alle pulizie ecc.) indipendentemente dalla tipologia contrattuale degli stessi, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs.vo 81/08. Nel primo caso l'Amministratore si configura comunque come "committente" ed è soggetto agli obblighi di cui all'art.90 del D.Lgs.vo 81/08, con diversi obblighi anche a seconda dell'entità dei lavori e del numero di imprese coinvolte. Nel second caso, essendo l'Amministratore anche "datore di lavoro", dovrà rispettare tutte le norme previste dal D.Lgs.vo 81/08 con particolare riferimento agli articoli 18 (obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, 28 (Valutazione dei rischi) e 26 (DUVRI sui rischi intereferenziali, in caso di presenza di più imprese). In caso di lavori soggetti al permesso di costruire scattano anche gli obblighi relativi alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale, di trasmissione all'amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, delle informazioni previste dall'art. 90, e della nomina ove previsto, dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.La gestione di un condominio prevede,m ove ne ricorrano i presupposti, specifiche conoscenze anche in relazione alla sicurezza sul lavoro. In caso di esecuzione di lavori, ad esempio, le misure di sicurezza e le procedure da adottarsi sono differenti a seconda se si tratti di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in condominio non considerato “azienda/unità produttiva” (in quanto non vi presenza di lavoratori) oppure di lavori privati non soggetti a permesso di costruire in condominio considerato invece “azienda/unità produttiva” in quanto vi è la presenza di lavoratori (ad esempio addetti alle pulizie ecc.) indipendentemente dalla tipologia contrattuale degli stessi, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs.vo 81/08. Nel primo caso l'Amministratore si configura comunque come "committente" ed è soggetto agli obblighi di cui all'art.90 del D.Lgs.vo 81/08, con diversi obblighi anche a seconda dell'entità dei lavori e del numero di imprese coinvolte. Nel second caso, essendo l'Amministratore anche "datore di lavoro", dovrà rispettare tutte le norme previste dal D.Lgs.vo 81/08 icon particolare riferimento agli articoli 18 (obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, 28 (Valutazione dei rischi) e 26 (DUVRI sui rischi intereferenziali, in caso di presenza di più imprese). In caso di lavori soggetti al permesso di costruire scattano anche gli obblighi relativi alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale, di trasmissione all'amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, delle informazioni previste dall'art. 90, e della nomina ove previsto, dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
Graziano Frigeri
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