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La definizione di "lavoratore" nel Testo Unico PDF Stampa E-mail


A quali categorie di lavoratori si applica la normativa sulla salute e sicurezza della lavoro: i lavoratori atipici e gli "artigiani"


Una delle più frequenti domande che consulenti ed esperti si sentono rivolgere dai Datori di Lavoro, è quella relativa alla applicabilitè delle norme legislative alle loro specifiche situazioni aziendali, in particolare quando all’interno dell’Azienda operino categorie di lavoratori diversi dal classico "lavoratore dipendente".
In questo articolo cerchiamo pertanto di chiarire quali siano le categorie di lavoratori per i quali la legge si applica. Poiché l’intero corpo legislativo del "Testo Unico" é finalizzato alla tutela (art.1) della "salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro", per capire quando e per chi si applicano le norme occorre per prima cosa capire chi sono "le lavoratrici e i lavoratori".


Come per tutte le altre figure previste (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente ecc.) la risposta di viene fornita dall’art. 2 che tratta delle "Definizioni".
La prima definizione fornita (comma 1 lettera a) è, appunto, quella relativa al "lavoratore", ed è la più importante perché, in pratica, la legge si applica ogni volta che in azienda opera un soggetto che risponde a quella definizione.


Il testo dell’art. 2 comma 1 lettera a (primo periodo) è il seguente:

"«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."

Il secondo periodo prosegue con la definizione dei soggetti "equiparati ai lavoratori" sui quali torneremo in un successivo articolo.

Dall’esame della definizione di lavoratore sopra riportata emergono i seguenti punti fermi:



  1. 1. Esiste un lavoratore, ai sensi del Testo Unico, nel momento in cui esiste anche un Datore di Lavoro, pubblico o privato: in altre parole, non tutto coloro che lavorano sono definibili come "lavoratori" ai sensi del D.Lgs.81/08. Per esser definiti tali, e quindi oggetto delle norme di tutela, devono operare "nell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro".
    Ad esempio un edicolante che lavori in proprio non risponde alle definizione, perche non opera nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro.

  2. 2.Il tipo di contratto di lavoro è assolutamente irrilevante ("indipendentemente dalla tipologia contrattuale"): non solo il lavoratore a contratto di lavoro dipendente risponde alla definizione, ma anche qualsiasi altro soggetto (lavoratore a progetto, lavoratore interinale o "somministrato" co.co.co, lavoratore a chiamata, artigiano) che operi nell’ambito della organizzazione del Datore di Lavoro.
    Addirittura non importa nemmeno se il lavoratore sia pagato o meno ("con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione"). Solo gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti ecc.) sono esclusi dalla definizione.


I "lavoratori atipici" e gli "artigiani"


Sempre più spesso nelle aziende si incontrano lavoratori atipici (lavoratori a progetto, co.co.co, interinali) e "artigiani", vale a dire lavoratori con contratto diverso dal lavoro dipendente, che tuttavia operano all’interno delle aziende agli ordini del Datore di Lavoro (o dei dirigenti e preposti) e svolgono le stesse mansioni dei lavoratori dipendenti "classici", utilizzando attrezzature, macchine ed impianti dell’Azienda. Ebbene, ai fini della applicazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro questi sono a tutti gli effetti "lavoratori" e il Datore di Lavoro è tenuto ad assolvere nei loro confronti a tutti gli obblighi, quali ad esempio le misure di prevenzione protezione collettiva, la formazione e l’informazione, la fornitura dei dispostivi dei protezione individuale (DPI) e la sorveglianza sanitaria.


Graziano Frigeri