| La definizione di "lavoratore" nel Testo Unico |
|
|
|
|
A quali categorie di lavoratori si applica la normativa sulla salute e sicurezza della lavoro: i lavoratori atipici e gli "artigiani" Una delle più frequenti domande che consulenti ed esperti si sentono rivolgere dai Datori di Lavoro, è quella relativa alla applicabilitè delle norme legislative alle loro specifiche situazioni aziendali, in particolare quando all’interno dell’Azienda operino categorie di lavoratori diversi dal classico "lavoratore dipendente". Come per tutte le altre figure previste (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente ecc.) la risposta di viene fornita dall’art. 2 che tratta delle "Definizioni". Il testo dell’art. 2 comma 1 lettera a (primo periodo) è il seguente: "«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."Il secondo periodo prosegue con la definizione dei soggetti "equiparati ai lavoratori" sui quali torneremo in un successivo articolo. Dall’esame della definizione di lavoratore sopra riportata emergono i seguenti punti fermi:
I "lavoratori atipici" e gli "artigiani" Sempre più spesso nelle aziende si incontrano lavoratori atipici (lavoratori a progetto, co.co.co, interinali) e "artigiani", vale a dire lavoratori con contratto diverso dal lavoro dipendente, che tuttavia operano all’interno delle aziende agli ordini del Datore di Lavoro (o dei dirigenti e preposti) e svolgono le stesse mansioni dei lavoratori dipendenti "classici", utilizzando attrezzature, macchine ed impianti dell’Azienda. Ebbene, ai fini della applicazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro questi sono a tutti gli effetti "lavoratori" e il Datore di Lavoro è tenuto ad assolvere nei loro confronti a tutti gli obblighi, quali ad esempio le misure di prevenzione protezione collettiva, la formazione e l’informazione, la fornitura dei dispostivi dei protezione individuale (DPI) e la sorveglianza sanitaria. Graziano Frigeri |



