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Il Titolo VIII (Protezione da Agenti Fisici) Capo II (Rumore) del Testo Unico (D.Lgs.vo 81/08), stabilisce le regole per ciò che concerne l'analisi del Rumore Ambientale:
- - La valutazione del rischio da rumore diventa parte integrante della valutazione dei rischi
- - Non è prevista l'autocertificazione (occorre sempre il documento)
- - Sono fissati nuovi limiti di esposizione a 87 dBA
- - Obbligo di informazione e formazione complete a partire da 80 dBA
- - Obbligo di fornire i mezzi di protezione personale a partire da 80 dBA
- - Obbligo di usare i DPI a partire da 85 dBA
- - Sorveglianza sanitaria a partire da 85 dBA (da 80 dBA su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico Competente)
- - La frequenza della sorveglianza sanitaria è annuale
La valutazione del rischio deve essere effettuata con strumenti in grado di determinare i livelli di esposizione secondo le metodiche previste dalla nuova normativa. Euronorma è dotata della strumentazione più aggiornata (determinazione del LEX8h, analisi in frequenza, misurazione del livello di picco in costante C, computerizzazione totale dei rilievi) e aggiorna le valutazioni dei propri Clienti con la formula "Pacchetto Salute e Sicurezza" senza ulteriori oneri rispetto al contratto in corso
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