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Radiazioni ottiche PDF Stampa E-mail

 

Il 26 aprile 2010 è entrato definitivamente in vigore il Titolo VIII, Capo V, del Testo Unico (D.Lgs.vo 81/08), relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi di Esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
Ricadono nel campo applicativo tutte le radiazioni ottiche comprese tra il campo di applicazione fissato dal Titolo VIII Capo IV (campi elettromagnetici) e quello stabilito dal D.Lgs. 230/95 (radiazioni ionizzanti): quindi le radiazioni infrarosse (IR), le radiazioni visibili e le radiazioni ultraviolette (UV).
Non tutte le sorgenti di emissione hanno la necessità di un approfondimento di analisi (cfr. Art. 181, comma 3, D.Lgs. n. 81/08), che dovrà invece interessare i seguenti casi:

 

  • - Laser in categoria 3 e 4
  • - Saldatura elettrica ad arco (MIG, MAG, TIG, ad elettrodo, ecc.)
  • - Utilizzo di plasma per taglio e saldatura
  • - Lampade germicide
  • - Sistemi LED per fototerapia
  • - Lampade abbronzanti
  • - Lampade ad alogenuri metallici
  • - Corpi incandescenti (metalli o vetro liquido)
  • - Apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico

 

 

L’approfondimento dell’analisi può essere condotto, in prima istanza, attraverso l’ausilio della normativa tecnica e della documentazione dell’apparecchio oppure con calcoli derivanti dall’applicazione della Legge di Wien.
La misurazione strumentale riguarderà solo i casi più problematici.