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Coordinatore per la sicurezza |
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Comprende l'Assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione con attuazione dei compiti previsti dagli articoli 91 e 92 del Decreto Legislativo 81/08:
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- Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
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- Predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
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- Coordinamento dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
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- Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
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- Verifica dell’idoneità dei piani operativi di sicurezza complementari del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo
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- Eventuale adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo
- Operativi di sicurezza
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- Oorganizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione
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- Verifica dell’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
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- Segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di sicurezza
- Ove previsto, proposta della sospensione dei lavori, dell’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o della risoluzione del contratto
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