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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

19 Giugno 2015

Non c’è sanzione in caso di formazione senza richiesta di collaborazione

Una nota del Ministero del lavoro specifica significato e limiti dell’obbligo di richiedere la collaborazione degli OOPP

Su richiesta della Direzione Territoriale di Novara, la Direzione Generale III del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l’attività Ispettiva, Divisione III) con nota n. 9483 del 8 Giugno 2015, specifica significato, presupposti e limiti dell’obbligo per il datore di lavoro, sancito dall’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/08, di effettuare la formazione dei lavoratori “in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio“.
Nel ribadire che il datore di lavoro è tenuto a richiedere la collaborazione degli OOPP, il Ministero precisa innanzitutto che perché tali organismi siano configurabili come Organismi Paritetici devono essere contemporaneamente “presenti nel settore e nel territorio ove si svolge l’attività del datore di lavoro” nel senso che entrambi i requisti devono essere presenti. Se non esiste l’organismo di settore o lo stesso, pur esistendo, non è presente sul territorio, l’obbligo di richiederne la collaborazione non sussiste.
La nota ricorda poi che l’obbligo di richiedere la collaborazione degli OOPP “non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici“, quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza di della volontà di svolgere una attività formativa”.
Viene anche specificato che affinché un organismo sia riconosciuto come “paritetico”, deve rispondere ad entrambi i requisiti previsti dall’art. 2, c.1 lett. ee) del D.Lgs. 81/08, vale a dire “costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale“: qualora una o entrambe le associazioni (dei datori di lavoro o dei lavoratori) non siano “rappresentative” sul piano nazionale, viene disconosciuta la qualità di “Organismo Paritetico”.
Infine, la nota precisa che “il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37“: la sanzione prevista per violazione del comma 1 (formazione “non sufficiente e non adeguata“) deve infatti essere riferita esclusivamente “in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011” e non alle modalità del rapporto collaborativo con gli OOPP.
Pertanto, conclude la nota, “laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato“.

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Emanuele

    29 Gennaio 2016 alle 13:48

    Buona sera Dott.Frigeri,
    la prossima settimana mi devo presentare per la visita preassuntiva in ospedale, sono un infermiere e volevo sapere se mi faranno il droga test (thc).
    In attesa di suo cortese riscontro le porgo distinti saluti.
    Emanuele

    Rispondi
  2. Luca Paglialonga

    23 Giugno 2016 alle 7:41

    La dicitura “l’obbligo di richiederne la collaborazione non sussiste” è sbagliata.

    L’obbligo esiste eccome ed è sancito dall’Art.37 comma 12:
    “La formazione dei lavoratori … DEVE AVVENIRE, in collaborazione con gli organismi
    paritetici…”

    Lo stesso Ministero del Lavoro nella nota citata ribadisce che il Datore di Lavoro E’ TENUTO a chiedere la collaborazione.

    Il fatto che si tratti di una norma imperfetta, cioè senza sanzione, e che il ministero confermi la non sanzionabilità del DdL, non esime quest’ultimo dal dover rispettare quello che è un obbligo giuridico.

    Rispondi
    • Graziano Frigeri

      23 Giugno 2016 alle 10:48

      La dicitura è corretta: lo stesso interpello precisa che l’obbligo di richiedere la collaborazione vige sono nel caso che nel territorio di riferimento esista l’organismo paritetico specifico. Nel consegue, per un elementare principio giuridico (“quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit”), che ove l’organismo specifico non esiste, non sussiste nemmeno l’obbligo.

      Rispondi
      • Luca Paglialonga

        23 Giugno 2016 alle 13:12

        Si confermo, ho letto male io l’articolo ma appena inviato il commento non sono riuscito a cancellarlo.

        Rispondi
  3. Riccardo

    23 Marzo 2017 alle 8:57

    Buongiorno. Nella mia Azienda abbiamo dato in locazione delle aree per parcheggio auto. Queste auto sono guidate dai dipendenti di una ditta esterna che attraversano delle aree in comune ovvero strade con segnaletica da codice stradale. Quali obblighi di formazione abbiamo sui rischi trasferiti? E’ necessario un DUVRi anche se non siamo “committenti” ma solo locatari, o è sufficiente il rispetto delle norme del codice stradale? Siamo tenuti a conoscere il numero e l’identità delle persone presenti ogni momento nell’area visto che attraversano anche le aree non locate? Grazie mille

    Rispondi
    • Graziano Frigeri

      13 Aprile 2017 alle 12:24

      Buongiorno, una risposta esauriente potrà esservi data dal vostro RSPP.

      Rispondi

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