PERCHE’ I MEDICI COMPETENTI PRESCRIVONO L’USO DI OTOPROTETTORI IN SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE BASSA O ASSENTE?
Nel corso della riunione periodica sulla sicurezza (ex art. 35 D.Lgs. 81/008) ma anche a seguito di singole visite mediche effettuate nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può capitare che il Datore di Lavoro, il RSPP o anche il RLS chiedano spiegazioni al Medico Competente in ordine al significato di una prescrizione di utilizzo otoprotettori riguardante lavoratori esposti a livelli di rumore inferiori ai Livelli Superiori di Azione (LSA), e in qualche caso anche ai Livelli Inferiori di Azione (LIA), ai quali non si applicano talune norme del Titolo VIII, Capo II del D.lsg, 81/08, tra cui l’obbligo di fornire ai lavoratori i DPI per la protezione dell’udito.
Cosa dicono le norme
Per chiarire il significato di tale disposizione, ove presente, è bene effettuare un preliminare riesame ragionato della normativa.
Innanzitutto giova ricordare gli obblighi previsti dall’art. 193 in merito alla fornitura e all’uso dei DPI da parte dei lavoratori, che sono i seguenti:
a) nel caso l’esposizione a rumore sia superiore ai livelli inferiori di azione “il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell’udito“;
b) nel caso l’esposizione sia pari o superiore ai livelli superiori di azione, il datore di lavoro “esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito“.
Si evidenzia che i due obblighi di cui sopra, nel disposto dell’art. 193, sono entrambi in capo al datore di lavoro, tant’è che la sanzione, in caso di inosservanza, è per il datore di lavoro e il dirigente (art. 219 comma 2 lett. a): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192 a 4.384 Euro).
Peraltro al lavoratore (art. 20 c. 2 lett. b) è in capo l’obbligo generale di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale” nonché (lettera d) “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione“, obblighi a loro volta sanzionati con arresto fino ad un mese o ammenda da 219,20 a 637,60 Euro (art. 59, c.1 lett. a).
Ancora: ai sensi dell’art. 42, il datore di lavoro “in relazione ai giudizi di idoneità di cui all’art. 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente” (obbligo questo non sanzionato espressamente ma che in caso di giudizio, qualora, non osservato, costituisce una aggravante).
Infine giova ricordare che le norme di cui al Tutolo VIII, Capo II, ai sensi dell’art. 187, stabiliscono “i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito“: i rischi per l’udito sono tenuti cioè in considerazione particolare, ma non esclusiva (diversamente la norma avrebbe recitato: “esclusivamente per l’udito“); del resto anche l’art. 190 (valutazione del rischio) al comma 1 lett. c) fa obbligo al datore di lavoro di tenere in considerazione “tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore”, cosi come alla lettera e) si prevede che si debba tenere conto di “tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni”. Peraltro è indubbio che alcune disposizioni (quelle ad esempio relative all’art. 193 sui DPI per l’udito) si applicano con finalità di protezione rispetto ai danni uditivi, con riferimento ai livelli di azione. Similmente l’art. 196 (sorveglianza sanitaria) si applica in via ordinaria solo in relazione al superamento dei LSA (e in tal caso è obbligatoria) o dei LIA (e in tal caso è attuata su richiesta del lavoratore qualora il medico competente ne confermi l’opportunità). Resta impregiudicata la facoltà del lavoratore, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. b, di richiedere la sorveglianza sanitaria anche indipendentemente dal superamento dei LIA, qualora la richiesta sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Le prescrizioni del Medico Competente in relazione all’esposizione
Fatte queste premesse normative, nel corso della sorveglianza sanitaria dei lavoratori relativamente al rischio di esposizione a rumore, possono ricorrere le seguenti circostanze:
a) Lavoratore esposto a livelli superiori al LIA ma inferiori al LSA
In questo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione, ma non vige l’obbligo, sempre per il datore di lavoro, di esigerne l’uso (art. 193), ne’ l’obbligo per il lavoratore di indossarli, a meno che:
a.1) il datore di lavoro, con disposizione aziendale, non ne esiga l’uso anche a quei livelli: in tal caso scatterebbe per il lavoratore l’obbligo di uso ai sensi dell’art. 20 c. 2 lett. d.,
oppure…
a.2) il medico competente, in base ai risultati della sorveglianza sanitaria effettuata o per altri rischi, o su richiesta del lavoratore ai sensi art. 41 comma 1 lett. b) ovvero art. 196 c.2 non prescriva l’uso di DPI (es: in caso di danno riscontrato all’esame audiometrico, presenza di sostanze ototossiche o assunzione di farmaci contenenti sostanze ototossiche, ipersensibilità individuale, ecc.); la prescrizione, ove presente, costituisce un obbligo per il datore di lavoro (art. 42) che quindi deve esigerne l’uso dei DPI da parte del lavoratore.
b) Lavoratore esposto a livelli pari o superiori ai LSA
In tal caso (art. 193, c. 1 lett. b) il datore di lavoro deve esigere dai lavoratori l’uso dei DPI messi a disposizione, e i lavoratori sono obbligati (art. 20) ad utilizzarli.
In tale evenienza, l’apposizione di prescrizione di uso dei DPI da parte del medico competente, di per sé in via ordinaria non formalmente non necessaria, può avere tuttavia il significato di rafforzare nel datore di lavoro l’azione di esigerne l’uso da parte del lavoratore quando la sorveglianza sanitaria abbia evidenziato qualche problema per cui l’uso dei DPI sia ritenuto rigorosamente necessario, mentre di norma la prescrizione non compare quando, pur essendo il lavoratore esposto a livelli pari o superiori ai LSA (e quindi il datore di lavoro deve esigere l’uso dei DPI), alla visita medica e all’esame audiometrico non presenti rilevi patologici o condizioni di ipersuscettibilità.
c) Lavoratore esposto a livelli inferiori ai LIA
In tale evenienza, in via ordinaria, il datore di lavoro non è tenuto a mettere a disposizione i DPI per la protezione dell’udito e non vi è nemmeno l’obbligo, sempre in via ordinaria, di sorveglianza sanitaria per l’esposizione a rumore.
Tuttavia il lavoratore potrebbe essere visitato dal medico competente in quanto esposto ad altri rischi (caso più frequente), oppure su richiesta dello stesso lavoratore ai sensi art. 41 c.1 lett. b) ovvero art. 196, c.2. Qualora dalla visita medica e dagli eventuali esami clinici e strumentali effettuati rilevasse condizioni quali quelle ricordate nel precedente punto a.2, il Medico Competente potrebbe porre la prescrizione di uso dei DPI; a questo punto, ai sensi dell’art. 42, il datore di lavoro deve metterli a disposizione ed esigerne l’uso, ed il lavoratore, ai sensi dell’art. 20, deve utilizzarli.
La presenza di una prescrizione di uso dei DPI per la protezione dell’udito in questi lavoratori, in alcuni casi, potrebbe anche avere valenza esclusivamente preventiva, intendendo con ciò che tali lavoratori, normalmente non esposti o solo saltuariamente esposti a rumore, qualora fossero adibiti a mansioni con livelli ad esempio superiori ai LIA ( o altro livello specificato), dovrebbero indossare i DPI. In tal caso nella prescrizione deve essere indicato il livello al di sopra del quale in Medico Competente ritiene necessario l’uso dei DPI.
Stesso significato può avere l’indicazione, anziché di un “livello soglia”, di specifiche operazioni o attività, come ad esempio: “usare i DPI per la protezione dell’udito durante l’uso di utensili ad aria compressa“, essendo noto in tal caso al Medico Competente che durante tali operazioni i livelli presenti possono essere nocivi per quel lavoratore.
In assenza della indicazione di un livello soglia (o di specifiche attività) per l’efficacia della prescrizione, la stessa deve intendersi efficace per l’intero turno di lavoro.
In conclusione?
Da quanto sopra possiamo concludere che:
a) La presenza di una prescrizione di uso dei DPI per la protezione dell’udito nel giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente non significa, automaticamente, che l’eventuale danno uditivo riscontrato sia imputabile al rumore cui è attualmente esposto: ove ciò fosse, infatti, il Medico Competente deve redigere il primo certificato di malattia professionale ai sensi dell’art. 139 del T.U. DPR 1124/65 e, ove ne ravvisi le condizioni, produrre il referto ai sensi dell’art. 365 del codice penale. Non ha ragion d’essere, per questi motivi, l’eccessiva sorpresa manifestata a volte dai datori di lavoro o dai RSPP di fronte ad una prescrizione in presenza di livelli inferiori ai LSA o anche ai LIA: il giudizio di idoneità è sempre legato alle condizioni di salute del singolo lavoratore ed alla sua personale eventuale ipersuscettibilità anche a livelli di esposizione che potrebbero non essere particolarmente significativi per altri lavoratori.
In assenza delle condizioni per la redazione del primo certificato di malattia professionale e del referto, la prescrizione di “uso dei DPI per la protezione dell’udito” (con eventuale indicazione di un “livello soglia” o di specifiche attività per l’efficacia della prescrizione stessa) costituisce una misura finalizzata a proteggere la salute del lavoratore rispetto ad una condizione di maggiore suscettibilità alla esposizione.
b) La presenza di una prescrizione di uso dei DPI per la protezione dell’udito nel giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente obbliga il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 42, a metterli a disposizione ed esigerne l’uso, e obbliga il lavoratore ad utilizzarli.
Il Medico Competente dovrebbe illustrare nel corso della riunione periodica le circostanze e le motivazioni per cui in taluni casi può essere inserita nel giudizio di idoneità una prescrizione di uso dei DPI anche in presenza di livelli di esposizione che, in base alla norma, non ne richiedono in via ordinaria la messa a disposizione da parte del datore di lavoro e l’uso da parte del lavoratore.
Le stesse informazioni, ovviamente, vano fornire direttamente, al termine della visita medica, ai lavoratori interessati ed eventualmente, su richiesta, al RLS (art. 25 c.1 lett. g).
Qualora il datore di lavoro (o il lavoratore) non condivida il giudizio espresso dal Medico Competente, può presentare ricorso all’organo di vigilanza competente per territorio ai sensi dell’art. 41, comma 9.
Graziano Frigeri
Sala Baganza (PR), 2 Ottobre 2017
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