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TABLET E SMARTPHONE SONO “ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE”?

22 Novembre 2019

In base alle definizioni del titolo VII la risposta è positiva, e chi li utilizza per lavoro è “videoterminalista”.

 

L’uso di tablet e di smartphone per inviare e ricevere mail, documenti, immagini, e per motivi di lavoro è una condizione comune, ormai, alla maggior parte delle aziende, sia di produzione che di servizi.

Possiamo affermare senza tema di smentita che, per gli smartphone aziendali o comunque utilizzati per motivi di lavoro, l’utilizzo come “telefono” è divenuto complementare, quando non marginale.

Peraltro, per i tablet, l’utilizzo come mezzo di comunicazione (chiamate e/o video-chiamate) è del tutto occasionale, mentre l’uso come sostituto del PC portatile, o come vero e proprio terminale operativo (oltre che nelle Aziende di produzione e di servizi, sui treni, autobus, ristoranti, ecc.) è largamente diffuso. Nelle Aziende di produzione e/o di servizi, soprattutto per il personale “itinerante” (commerciali, manutentori) lo smartphone e/o il tablet hanno sostituito completamente il PC nella operatività quotidiana. 

Dei rischi per la salute che potrebbero derivare dall’uso di smartphone si è discusso a lungo, e da tempo, con riferimento pressoché unicamente ai campi elettromagnetici ed alle radio frequenze, con alterne conclusioni anche se, al momento attuale, non esistono prove inconfutabili di un rischio comportante danni rilevabili coi mezzi diagnostici attualmente a disposizione. Gli studi naturalmente continuano.

Molto più rari, e meno noti, sono gli studi volti ad evidenziare i rischi e i danni di tipo disergonomico, che pure sussistono, derivanti dall’uso “ordinario”  di tali dispositivi.

Chi scrive già negli anni ‘90, dopo l’uscita e la diffusione dei primi telefoni GSM che, oltreché di telefonare, consentivano di inviare SMS, mise in evidenza soprattutto tra i giovani di veri e propri “focolai epidemici” di S. di De Quervain dovute alla digitazione frequente e veloce di sms con il solo pollice: i telefoni allora non erano “touch screen” ed occorreva premere i tasti, come sui PC; l’ultimo telefonino “a tasti” è stato il Blackberry, il primo dispositivo di largo uso con cui era possibile anche inviare e ricevere e-mail. 

Il Blackberry è stato il primo “telefonino” assimilabile, come uso, al PC, e quindi ad un videoterminale, ed i suoi utilizzatori, per lo più professionali, avrebbero potuto già allora essere “equiparati”, per usare un termine giuridico” ai lavoratori videoterminalisti.

Se questo era valido, in termini concettuali, per gli utilizzatori di Blackberry, a maggior ragione questa equiparazione può essere attribuita agli attuali utilizzatori professionali di smartphone e tablet.

E qui sorge spontanea una domanda: possiamo in effetti parlare di “equiparazione” (categoria peraltro non prevista nell’articolato del titolo VIII del D.Lgs. 81/08) o non dovremmo piuttosto considerare questi soggetti come veri e propri “lavoratori addetti all’utilizzo di strutture munite di videoterminali”, in poche parole, videoterminalisti a tutti gli effetti?. 

Come sempre occorre fare quando ci sono dubbi di tipo applicativo riguardo al D.Lgs. 81/08, la strada maestra è rappresentata dall’art. 2 (definizioni) e, con riferimento ai titoli successivi al primo, dai corrispondenti articoli in cui sono riportate, appunto, le definizioni.

Data per acquisita la definizione generale di “lavoratore” di cui all’art. 2, c.1 lett. a), l’art. 173 definisce “lavoratore”, relativamente alle norme contenute nel titolo VII, “il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.” La maggior parte di coloro che utilizzano per motivi di lavoro smartphone e/o tablet per l’invio o la ricezione di mail, sms, messaggi whatsapp, documenti, (oltreché, naturalmente, come “telefono”) ecc. lo fanno senza dubbio sistematicamente ed abitualmente per ben più di venti ore settimanali, a maggior ragione se teniamo conto dei “tempi di attesa del sistema elettronico” che, ai sensi dell’art. 175, sono considerati a tutti gli effetti tempi di lavoro, “ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro”. Sul concetto di “posto di lavoro” ritorno più sotto.

A questo punto, per capire se tali lavoratori possano (o debbano) essere considerati “lavoratori” ai sensi dell’art. 173, occorre dirimere la questione se smartphone e tablet siano “attrezzature munite di videoterminali”. La risposta fornita dallo stesso art. 173 è positiva oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che per videoterminale si intende “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione

utilizzato;”. Gli schermi di smartphone e tablet sono di tipo grafico, e quindi smartphone e tablet sono a tutti gli effetti “attrezzature munite di videoterminali”.

Abbiamo detto più sopra che, i  “tempi di attesa del sistema elettronico” sono computati come tempo di lavoro a tutti gli effetti, qualora il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. Si potrebbe obiettare che un lavoratore che usa lo smartphone o il tablet, presso un cliente o,m ad esempio, in auto, non sia collocabile in un “posto di lavoro”, ma anche questa obiezione è spazzata via dalla norma: per posto di lavoro si intende infatti (art. 173, c. 1 lett. b) “l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;”. L’avverbio “eventualmente” sancisce che tutto ciò che viene menzionato successivamente è, appunto, “eventuale” e l’assenza di uno o più degli elementi citati non inficia l’asserto principale per cui il posto di lavoro è “l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale”. Peraltro alcuni di questi “eventuali” elementi sono effettivamente riscontrabili nell’utilizzo di tablet e smartphone, quali il software, accessori opzionali (es: penne elettroniche, auricolari, batterie opzionali, ecc.), lo stesso telefono (per gli smartphone), la sedia (se il lavoratore non è in stazione eretta) e il tavolo (se non è in auto).

In conclusione si può affermare che nelle aziende in cui vi sono lavoratori che per motivi di lavoro utilizzano di smartphone e tablet, essendo tali dispositivi a tutti gli effetti “attrezzature munite di videoterminale”, deve essere effettuata una specifica valutazione dei rischi con particolare riferimento agli elementi evidenziati nell’art. 174 comma 1, ed adottate, applicandole alle specifiche situazioni, le misure di cui all’art. 174, commi 2 e 3, 175 (svolgimento quotidiano del lavoro) e 177 (informazione e formazione) . La valutazione dei rischi dovrà anche stabilire quali utilizzatori rientrano nella definizione di lavoratore ai sensi dell’art. 173 (utilizzo in modo sistematico ed abituale per venti o più ore settimanali) e, per chi vi rientra, andrà programmata la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 176.

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Alessio

    1 Dicembre 2019 alle 16:19

    gent.mo Dott. Frigeri, leggo sempre con attenzione il suo blog e apprezzo spesso condivido i suoi approfondimenti.
    In questo caso però, a mio avviso, l’equiparazione tra tablet/smartphone e classici PC si può fare solo se il loro impiego prevede una tastiera separata.

    Rispondi
    • Graziano Frigeri

      5 Dicembre 2019 alle 14:41

      Buongiorno,
      La ringrazio innanzitutto per i suoi apprezzamenti, molto graditi. Nel merito, però, la sua interpretazione contrasta nettamente con la norma.
      La presenza di una tastiera, separata o meno, in base alle definizioni della norma non è infatti un requisito essenziale per definire una attrezzatura dotata di videoterminale (se fosse come dice lei, tra l’altro, i computer portatili non sarebbero VDT!). Un principio giuridico fondamentale sancisce (l’originale è in latino, ma lo traduco): “ciò che la legge vuole dire lo dice, ciò che non dice non lo vuole dire”. E l’art. 173 (comma 1 lett a) definisce il videoterminale solo in base al tipo di schermo (alfanumerico o grafico) e non in base alla presenza o meno di una tastiera (annessa o separata) che al contrario, la successiva lettera b) considera come “eventuale”, tanto che vi aggiunge “ovvero con altro sistema di immissione di dati”. Insomma, non si scappa, smartphone e tablet sono a tutti gli effetti di legge “attrezzature munite di VDT”.
      Buona serata!
      Graziano Frigeri

      Rispondi
    • Mario

      19 Maggio 2022 alle 6:47

      Buongiorno, ha proprio ragione, bisognerebbe aggiornare la definizione di video terminalista, oggi con l’avvento di nuove tecnologie si fa un largo uso di tablet e palmari che affaticano molto di più la vista è creano molto stres psicologico dato il facile utilizzo vengono imposti sul lavoro dalle aziende per fare tutto e ci si ritrova ad usarli costantemente senza un minuto di pausa procurando al lavoratore grave disaggio, sono molto polifunzionali a differenza dei pc il che consente di integrare grazie alle app tutto il lavoro che si faceva sui videoterminali ed aggiungere molte altre funzionalità che a comportato un aumento del uso del terminale senza però che venisse opportunamente normato.

      Rispondi
  2. Roberto Bruno

    18 Marzo 2020 alle 8:08

    Buongiorno, l’argomento è di assoluto interesse e rilievo, visto anche il diffondersi dei tablet e degli smartphone come attrezzatura di lavoro, non solo negli uffici, ma, ad esempio, nelle officine o nei ristoranti.
    Non concordo con le conclusioni, però. E parto esattamente dalla medesima formula latina: la norma prevede che il VDT sia collegato a tutta una serie di caratteristiche di ergonomia delle postazioni di lavoro, regolando addirittura le altezze del tavolo, le distanze degli appoggi degli avambracci, dell’inclinazione del monitor, esplicitamente richiamate nell’allegato XXXIV, che i tablet, gli smartphone e finanche i notebook non possono garantire. Sempre nell’allegato XXXIV sono forniti requisiti di sicurezza per le attrezzature, l’ambiente e l’interfaccia elaboratore – uomo.
    Se tutto ciò è vero sarebbe quantomeno disallineato con le attrezzature composte da schermo-tastiera-scheda madre non separabili tra di loro, a meno che non siano dotate di periferiche esterne, come tastiera, mouse e monitor (almeno 2 su 3), lasciando quindi all’attrezzatura lo svolgimento di una sola delle funzioni. Ciò, tra l’altro, è assolutamente in linea con i principi generali della norma e con la funzione primaria delle strumentazioni che stiamo affrontando. La norma parla di postazione di lavoro, cioè il luogo in cui il lavoratore svolge l’attività lavorativa e in cui è eventualmente presente il rischio, definendola come <> [art. 173 comma1 lettera b]; le attrezzature mobili sono tali perchè devono consentire di svolgere la loro funzione in movimento o comunque in assenza di postazione fissa. Per meglio intendere: il Datore di lavoro, laddove fornisca come attrezzatura di lavoro un notebook o un tablet, e nel caso in cui l’’utilizzo da parte del lavoratore dovesse superare le 20 ore settimanali, dovrebbe fornire anche 2 attrezzature opzionali a scelta tra monitor, tastiera e mouse, in modo tale da poter strutturare una postazione di lavoro fissa in rispetto dei criteri di ergonomia (allegato XXXIV), lasciando l’uso “all in One” a casi di svolgimento del lavoro fuori postazione che non possono ricoprire la maggior parte dell’attività lavorativa. Ovviamente permane l’obbligo di attivazione del protocollo di sorveglianza sanitaria.

    Rispondi
  3. Roberto Bruno

    18 Marzo 2020 alle 8:44

    Per concludere aggiungo che tablet e smartphone ricadono all’interno dell’art. 172, comma 2 lettere C) ed E), quindi non rientrano nel campo di applicazione delle attività lavorative che comportano l’utilizzo di attrezzature munite di video terminali.

    Rispondi
    • Graziano Frigeri

      18 Marzo 2020 alle 20:20

      Cioè mi faccia capire: smartphone e tablet, che vengono ora, in piena emergenza coronavirus, utilizzati anche dalle scuole e dagli studenti per fare e assistere lezioni, “fare i compiti”, ecc., nonché da migliaia di lavoratori per predisporre mail, inviare documenti, immagini, grafici, ecc., sarebbero assimilabili “alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;” nonché alle “macchine di videoscrittura senza schermo separato” (oggetti ormai da museo)?.
      Basta leggere quello che dice, testualmente, l’art.173, c.1 lett. a), che è chiarissimo: il VDT è semplicemente uno schermo, mentre è il “posto di lavoro” (lett. b) che, oltre allo schermo, comprende le attrezzature, “eventualmente” con tastiera (eventualmente!) ovvero “altro sistema di immissione dati” (e cos’è lo schermo touch screen se non un “altro sistema di immissione dati”?). Infine il lavoratore è uno che utilizza attrezzature munite di videoterminale, ovvero munite di schermo alfanumerico o grafico: precisamente proprio un table o uno smartphone!.

      Rispondi
  4. Roberto Bruno

    18 Marzo 2020 alle 20:41

    Buonasera, sorvolando il tono simpatico, il fatto che la norma citi macchine ormai “da museo” è un dato di fatto, sarei al suo fianco a chiedere di ammodernare il tutto. Per quanto riguarda invece la lettera c)sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico, è esattamente quello per cui sono nati i tablet e gli smartphone, cioè rendere accessibili strumenti tecnologici anche al pubblico. Prendere come caso di esempio un momento emergenziale, non mi sempbra pertinent,e perchè in emergenza si sviluppano metodologie alle volte non ortodosse. Cerco invece di chiarire meglio il concetto: concordo con lei sulla necessità di aumentare le tutele per i lavoratori, ma ad ora la norma implicitamente chiede al Datore di Lavoro di fornire al lavoratore una postazione VDT per poter svolgere la sua mansione. Se così non fosse, risulterebbe superfluo aver regolamentato la postazione se l’unico presupposto fosse lo schermo.
    Ciò detto, l’utilizzo di periferiche aggiuntive sono convinto che risolva entrambii dilemmi: creano una postazione di lavoro secondo i dettami dell’81/08 anche per i lavoratori muniti di pc portatili e notebook, aumentano gli aspetti di prevenzioni migliorando l’ergonomia e lasciano come residuali gli utilizzi “all in one”.

    Rispondi
    • Graziano Frigeri

      26 Aprile 2020 alle 14:40

      Buongiorno, le definizioni di “videoterminale” e di “posto si lavoro” sono differenti. Il videoterminale è solo uno schermo; la postazione è altra cosa, e comprende vari oggetti oltre alle “attrezzature munite di videoterminale”.

      Rispondi

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