Rischio da agenti chimici
Per il rischio da agenti chimici, l’obiettivo ideale è il raggiungimento del livello di rischio definito “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” con le misure generali previste dalla legge (art.224):
Spesso tuttavia, nonostante le misure adottate, il rischio non può essere classificato come “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. Ciò di per sé non comporta alcuna sanzione per l’Azienda, ma la necessità di adottare misure ulteriori (art. 225-229) tra cui l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la sorveglianza sanitaria.
Per informazioni: Rischi Chimici
Rischio da agenti cancerogeni e mutageni
L’uso di agenti cancerogeni e mutageni non è vietato dalla legge (fatta eccezione per amianto e benzene).
La Valutazione rischio da agenti cancerogeni e mutageni ha come obiettivo il raggiungimento del massimo livello di sicurezza tecnicamente fattibile, come previsto dalla legge (art. 15).
Per informazioni: Cencerogeni